Art. 2.

      1. L'Assemblea è composta da centocinquanta membri, eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
      2. Tutte le regioni esprimono almeno un rappresentante nell'Assemblea. La ripartizione dei seggi tra le regioni è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale.
      3. L'elezione dell'Assemblea avviene ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, le cui disposizioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono modificate ai sensi delle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e altresì coordinate, per quanto riguarda il procedimento elettorale preparatorio, lo svolgimento delle operazioni di voto e la disciplina dell'elettorato attivo, con le vigenti disposizioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

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